Cinefonie è una società di produzione e lavoro basata sulla partecipazione dei soci alla gestione dell’impresa. Opera nel settore cinematografico e creativo, favorendo la collaborazione tra professionisti con diverse competenze. Promuove un modello organizzativo mutualistico, in cui i soci contribuiscono e condividono responsabilità, lavoro e risultati economici. L’attività è orientata alla produzione audiovisiva e allo sviluppo di progetti culturali e industriali.
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Repertorio n. 59938 Atti n. 25878
ATTO COSTITUTIVO
della Società Cooperativa denominata "CINEFONIE - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata", con sede legale in Torino.
REPUBBLICA ITALIANA
- L'anno duemiladieci, addì ventotto del mese di aprile, in Torino e nel mio studio al secondo piano di corso Duca degli Abruzzi n. 27.
- Avanti me Avv. Mario Quirico, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, sono personalmente comparsi i signori:
D'ONOFRIO Luciano, nato a Carignano il giorno 8 agosto 1964 e residente in Torino, Via San Paolo n. 3, il quale dichiara di essere celibe
(Codice Fiscale: DNFLCN64M08B777E).
AFFATATO Monica, nata a Torino il 15 aprile 1975 e residente in Torino, piazza Perotti n. 8, la quale dichiara di essere nubile
(Codice Fiscale: FFTMNC75D55L219V).
MANGANO Pasquale, nato a Reggio di Calabria il 18 aprile 1954 e residente in Moncalieri, corso Roma n. 86, il quale dichiara di essere in regime di separazione dei beni
(Codice Fiscale: MNGPQL54D18H224P).
- E detti signori comparenti, cittadini italiani. della cui identità personale, io Notaio sono certo, mi chiedono dare atto di quanto segue:
Primo:
- Tra i signori D'ONOFRIO Luciano, AFFATATO Monica e MANGANO Pasquale viene costituita una società cooperativa sotto la denominazione:
"CINEFONIE - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata".
Ai sensi dell'articolo 2519 del Codice Civile, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.
Secondo:
- La sede della Cooperativa è posta in Torino, Via Alberto Nota n. 7.
La Cooperativa potrà, con le opportune deliberazioni degli organi sociali competenti, istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove.
Terzo:
- La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.
Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire consiste nel procurare occasioni di lavoro e continuità di occupazione lavorativa per i soci stessi, alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, nel rispetto della normativa assicurativa e previdenziale, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, alla quale i soci prestano la propria attività di lavoro.
- La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi; in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico, la cooperativa potrà anche operare avvalendosi del lavoro e dell'opera di terzi non soci, in misura non prevalente.
- La cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.
- Considerata l'attività mutualistica della società, così come sopra definita, la cooperativa ha come oggetto:
a) produrre, realizzare per terzi, distribuire contenuti, prodotti e spettacoli radio televisivi, cinematografici, musicali, teatrali;
b) produrre, realizzare per terzi, distribuire contenuti e prodotti destinati in specifico alla didattica, alla formazione e all'intrattenimento videoludico;
c) produrre, realizzare e distribuire prodotti informatici, software e hardware;
d) produrre informazioni, avvalendosi di tutti i mezzi di comunicazione e distribuzione presenti e futuri (a titolo esemplificativo le reti terrestri e satellitari);
e) svolgere attività editoriali relative alla distribuzione di prodotti propri e/o di terzi, sia per quanto riguarda il settore cartaceo, sia quello multimediale;
f) organizzazione di mostre, allestimento di stands e padiglioni per terzi, con i contenuti inerenti all'oggetto sociale;
g) svolgere attività di service relativamente ai punti contenuti in oggetto sociale;
h) realizzare studi, analisi e inchieste a supporto delle politiche pubbliche e dell'intervento sociale, curando tutte le azioni progettuali finalizzate a tale obiettivo;
i) svolgere attività formative attraverso organizzazione di corsi relativamente ai contenuti inerenti all'oggetto sociale.
- La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico, sotto ogni forma.
La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'articolo 2545 septies del Codice Civile.
- La Cooperativa, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa, inerente o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutti i negozi e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, con la sola esclusione delle operazioni incompatibili con lo scopo mutualistico o comunque vietate dalla presente e futura legislazione.
Quarto:
- La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.
Quinto:
- Il capitale sociale è variabile ed illimitato ed è ripartito in quote.
- I soci costituenti dichiarano di sottoscrivere le seguenti quote:
* D'ONOFRIO Luciano n. 1 quota del valore di nominali Euro 50,00
(cinquanta/00);
* AFFATATO Monica n. 1 quota del valore di nominali Euro 50,00
(cinquanta/00);
* MANGANO Pasquale n. 1 quota del valore di nominali Euro 50,00
(cinquanta/00).
- Nel complesso, pertanto, il capitale sociale iniziale risulta di Euro 150,00 (centocinquanta/00).
- Detto capitale, come sopra sottoscritto, dovrà essere versato nelle casse sociali secondo le modalità ed i termini che verranno stabiliti dall'organo amministrativo.
Sesto:
- L'organizzazione e il funzionamento della cooperativa sono disciplinati dallo statuto che, previa lettura datane da me Notaio ai signori comparenti, che lo approvano e lo firmano con me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte sostanziale ed integrante.
Settimo:
- Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2010.
Ottavo:
- L'Amministrazione della cooperativa viene affidata ad un Amministratore Unico, che viene nominato nella persona del signor D'ONOFRIO Luciano, come sopra generalizzato.
All'Amministratore Unico come sopra nominato sono conferiti tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
La firma sociale e la rappresentanza legale della società cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico.
L'Amministratore Unico come sopra nominato durerà in carica fino a revoca o dimissioni.
Nono:
- Il signor D'ONOFRIO Luciano viene autorizzato ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero richieste dalle competenti Autorità in sede di registrazione, pubblicazione e iscrizione della società cooperativa nel Registro delle Imprese e nell'Albo delle Cooperative, nonché a compiere tutte le pratiche e le formalità occorrenti per la legale costituzione della società.
Decimo:
- Le spese del presente atto inerenti e conseguenti sono a carico della società cooperativa qui costituita.
- Si chiede l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 19 della tabella allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.
- Si precisa che l'importo globale delle suddette spese ammonta a circa Euro 1.200,00 (milleduecento/00).
- E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto ai signori comparenti i quali, su mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà ed in conferma con me Notaio lo sottoscrivono, alle ore 11,40 (undici e quaranta).
- Scritto parte da me Notaio e parte da persona di mia fiducia, occupa due fogli per facciate intere sette con la veniente.
In originale firmati:
Luciano D'ONOFRIO
Monica AFFATATO
Pasquale MANGANO
Mario QUIRICO, Notaio.
Registrato al III Ufficio delle Entrate di Torino il 10/05/2010
Serie 1T- Numero 6804, con Euro 168,00.
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Allegato "A" al n. 59938 di rep. - Atti n. 25878
S T A T U T O
Titolo I - Denominazione - sede - durata
Articolo 1 - Costituzione e denominazione
- E' costituita la società cooperativa denominata:
"CINEFONIE - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata"
Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.
Articolo 2 - Sede
- La Cooperativa ha sede nel Comune di TORINO, e potrà, con le opportune deliberazioni degli organi sociali competenti, istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove.
Articolo 3 - Durata
- La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.
Titolo II - Scopo - Oggetto
Articolo 4 - Scopo mutualistico
- La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.
Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire consiste nel procurare occasioni di lavoro e continuità di occupazione lavorativa per i soci stessi, alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, nel rispetto della normativa assicurativa e previdenziale, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, alla quale i soci prestano la propria attività di lavoro.
- La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi; in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico, la cooperativa potrà anche operare avvalendosi del lavoro e dell'opera di terzi non soci, in misura non prevalente.
- La cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.
Articolo 5 - Oggetto Sociale
- Considerata l'attività mutualistica della società, così come sopra definita, la cooperativa ha come oggetto:
- Considerata l'attività mutualistica della società, così come sopra definita, la cooperativa ha come oggetto:
a) produrre, realizzare per terzi, distribuire contenuti, prodotti e spettacoli radio televisivi, cinematografici, musicali, teatrali;
b) produrre, realizzare per terzi, distribuire contenuti e prodotti destinati in specifico alla didattica, alla formazione e all'intrattenimento videoludico;
c) produrre, realizzare e distribuire prodotti informatici, software e hardware;
d) produrre informazioni, avvalendosi di tutti i mezzi di comunicazione e distribuzione presenti e futuri (a titolo esemplificativo le reti terrestri e satellitari);
e) svolgere attività editoriali relative alla distribuzione di prodotti propri e/o di terzi, sia per quanto riguarda il settore cartaceo, sia quello multimediale;
f) organizzazione di mostre, allestimento di stands e padiglioni per terzi, con i contenuti inerenti all'oggetto sociale;
g) svolgere attività di service relativamente ai punti contenuti in oggetto sociale;
h) realizzare studi, analisi e inchieste a supporto delle politiche pubbliche e dell'intervento sociale, curando tutte le azioni progettuali finalizzate a tale obiettivo;
i) svolgere attività formative attraverso organizzazione di corsi relativamente ai contenuti inerenti all'oggetto sociale.
- La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico, sotto ogni forma.
La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'articolo 2545 septies del Codice Civile.
- La Cooperativa, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa, inerente o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutti i negozi e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, con la sola esclusione delle operazioni incompatibili con lo scopo mutualistico o comunque vietate dalla presente e futura legislazione.
Articolo 6 - Requisiti di mutualità prevalente
- La cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente in funzione del tipo di scambio mutualistico realizzato, avvalendosi prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci.
- L'Organo Amministrativo ed i sindaci, se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 del Codice Civile.
- La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:
a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori, nè durante la vita della cooperativa, nè successivamente al suo scioglimento;
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua dal patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.
Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.
Articolo 7 - Regolamenti
- Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo elaborerà appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranza previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.
Titolo III - Soci
Articolo 8 - Soci cooperatori
- Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
- Possono essere soci le persone fisiche che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale sono in grado di svolgere le mansioni lavorative inerenti alle attività sociali, nonché gli imprenditori agricoli o artigiani, in grado di assicurare l'apporto della loro attività e delle dotazioni tecniche e strumentali necessarie per assolvere agli incarichi acquisiti dalla cooperativa.
Inoltre possono essere soci anche le persone fisiche o società che, per capacità tecniche o professionali o per esperienze ed attività complementari sono in grado di collaborare al raggiungimento dello scopo sociale della cooperativa.
Non possono essere soci i minori, gli interdetti ed inabilitati e coloro che svolgono in proprio imprese identiche od affini, in contrasto o concorrenza con quella della società.
Articolo 9 - Categoria speciale di soci
- La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi del terzo comma dell'articolo 2527 del Codice Civile, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
In tale categoria speciale, potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al completare la loro formazione o al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione, in misura non superiore al limite massimo fissato dalla legge.
I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nella carica di amministratori, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, tranne per quanto riguarda il diritto di voto, a loro riservato esclusivamente nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio ed in quelle relative alle cariche sociali, nonché nelle assemblee di modifica dello statuto sociale.
Oltre che nei casi previsti dalla Legge e dall'articolo 13 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico allo spirare del suddetto termine.
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 14 del presente statuto:
- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi e qualitativi;
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione/inserimento fissato al momento della sua ammissione.
Articolo 10 - Domanda di ammissione
- Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
A) l'indicazione del nome, cognome, residenza o domicilio, data e luogo di nascita;
B) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
C) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non potrà essere inferiore o superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
D) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
E) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 37 del presente statuto.
Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del Codice Civile, se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti B-C-D-E, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
A) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e l'attività effettivamente svolta;
B) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
C) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 8, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul Libro dei Soci.
L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
Articolo 11 - Obblighi dei soci - Domicilio dei soci
- Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:
A) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
B) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni e decisioni adottate dai soci e/o dagli Organi Sociali;
C) a partecipare all'attività della società, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
D) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della cooperativa, fatto salvo il normale esercizio delle attività delle imprese dei soci.
Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.
Articolo 12 - Perdita della qualità di socio
- La qualità di socio si perde:
* per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
* per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.
Articolo 13 - Recesso del socio
- Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio:
A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere alla procedura arbitrale, con le modalità previste al successivo articolo 37 del presente statuto.
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Articolo 14 - Esclusione
- L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei confronti del socio:
A) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
B) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla Legge, dallo Statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
C) che non osservi il presente Statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni e le decisioni adottate dai soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
D) che previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno trenta giorni non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
E) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;
F) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può ricorrere alla procedura arbitrale, ai sensi dell'articolo 37, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione del Libro dei Soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.
Articolo 15 - Delibere di recesso ed esclusione
- Le delibere assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla procedura arbitrale regolata dall'articolo 37 del presente statuto.
L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.
Articolo 16 - Liquidazione della quota
- I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 21, comma 4, lettera c) o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2545 quinquies del Codice Civile.
Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
Articolo 17 - Morte del socio
- In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 16.
Gli eredi ed i legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
In caso di pluralità di eredi o legatari, entro sei mesi dalla data del decesso, questi devono indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.
In difetto di tale degnazione si applica l'articolo 2347 commi 2 et 3 del Codice Civile.
Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentreranno nella partecipazione del socio deceduto, previa delibera dell'Organo Amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 10.
In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione.
In caso di parere negativo ed in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi del precedente articolo 16.
Articolo 18 - Termini di decadenza - Limitazioni al rimborso - Responsabilità dei soci cessati
- La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.
I soci esclusi per i motivi indicati all'articolo quattordici lettere B), C), D) et E), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale ove determinata dal regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come meglio sopra specificato.
Comunque, la cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche.
Il socio che cessa di far parte della società, risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione o la cessazione della quota si è verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.
Titolo IV - Patrimonio sociale ed esercizio sociale
Articolo 19 - Elementi costitutivi
- Il patrimonio della cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore ne superiore ai limiti di Legge;
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 11;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per Legge o per Statuto.
Le riserve indivisibili per disposizione di Legge o per Statuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea, non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto di scioglimento della società.
In ogni caso è vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori.
Articolo 20 - Vincoli sulle quote e loro alienazioni
- Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote, deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste al precedente articolo 10.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, senza alcuna comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere alla procedura arbitrale di cui al successivo articolo 37.
Articolo 21 - Bilancio di esercizio
- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla Legge medesima;
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizione previsti dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
d) ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.
L'assemblea può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per Legge, alla costituzione di riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.
La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla Legge per le cooperative a mutualità prevalente.
Articolo 22 - Ristorni
- Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, l'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione a favore dei soci cooperatori di trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:
- erogazione diretta;
- aumento gratuito del numero delle quote detenute da ciascun socio.
- Allo stesso modo al suddetta delibera può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.
Titolo V - Riunione dei soci e Organi Sociali
Articolo 23 - Decisione dei soci
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dallo statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina dell'organo amministrativo;
c) la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore, nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile;
d) le modifiche dell'atto costitutivo;
e) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b) et c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.
Quando si tratta di decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) et e), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto o quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti s tutti i soci, le decisioni stesse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 25.
Articolo 24 - Decisione dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto
Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nell'ultimo comma del precedente articolo 23, possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo Amministrativo.
Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.
Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci, i quali, entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni e può esprimere un solo voto.
Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.
Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.
Articolo 25 - Assemblea
- Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) et e) del precedente articolo 23 ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto o quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.
La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R (o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento), inviata otto giorni prima dell'adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.
In tal caso gli amministratori ed i sindaci, se nominati, che non partecipino personalmente all'adunanza dovranno dichiarare per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere conservata agli atti della società.
Articolo 26 - Costituzione e quorum deliberativi
- L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati tanti soci portatori della metà più uno dei voti dei soci aventi diritto di voto.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.
Articolo 27 - Votazioni
- Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.
Articolo 28 - Voto
- Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere massimo tre voti, in relazione alla base associativa rappresentata, ovvero un voto ogni dieci soci o frazione di dieci.
I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto di voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore e, che non sia amministratore, sindaco o dipendente come disposto nell'articolo 2372 del Codice Civile.
Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cinque soci.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, che collaborano all'impresa.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
Articolo 29 - Presidenza dell'assemblea
- L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza, dal vice Presidente ed, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.
Articolo 30 - Amministrazione
- La società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.
- Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.
L'Amministratore Unico, o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato, salvo diversa determinazione assunta dai soci in sede di nomina, revoca o dimissioni, e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.
Per la prima volta tali cariche vengono nominate nell'atto costitutivo.
Articolo 31 - Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo
- Gli amministratori o l'amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con la sola esclusione di quanto la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.
L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e l'eventuali modalità di esercizio della delega.
Articolo 32 - Convocazioni e deliberazioni
L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax e posta elettronica, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Articolo 33 - Integrazione del Consiglio
- In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.
In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, la convocazione dei soci deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.
Articolo 34 - Compensi agli amministratori
- Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore Unico o agli amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.
Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.
Articolo 35 - Rappresentanza
- L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio.
L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Essi hanno anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al/ai Vice Presidente/i.
Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma di un Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.
L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo previa apposita delibera del Consiglio stesso, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori o ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
Articolo 36 - Collegio sindacale
- Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per Legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e da due sindaci supplenti, nominati tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di legge, con decisione dei soci, i quali provvedono pure alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei sindaci è determinata con decisione dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
Il Collegio Sindacale può esercitare anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Titolo VI - Controversie
Articolo 37 - Clausola arbitrale
- Qualunque controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, avente per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri.
Gli arbitri saranno nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia in cui ha sede la società, entro trenta giorni dal deposito dell'istanza di nomina, da parte dell'interessato più diligente.
In difetto di nomina entro tale termine, gli arbitri saranno nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società su istanza della parte interessata più diligente.
Gli arbitri così nominati provvederanno alla nomina del Presidente.
La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.
Gli arbitri dovranno decidere entro trenta giorni dalla nomina in via irrituale secondo equità.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.
Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso.
Titolo VII - Scioglimento e liquidazione
Articolo 38 - Scioglimento anticipato
- La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla Legge.
L'assemblea:
* nomina uno o più liquidatori e fissa le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società:
* determina i poteri dei liquidatori in conformità alla legge, stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
Articolo 39 - Devoluzione del patrimonio finale
- In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 21;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 31 gennaio 1992 n. 59.
Titolo VIII - Disposizioni generali e finali
Articolo 40 - Principi di mutualità prevalente, indivisibilità delle riserve e devoluzione
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.
Articolo 41 - Rinvio
- Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di Legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.
Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del Codice Civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'articolo 2519 del Codice Civile si applicano, in quanto compatibili, le norme della società a responsabilità limitata.
Visto per l'inserzione.
Torino, lì 28 aprile 2010
In originale firmati:
Luciano D'ONOFRIO
Monica AFFATATO
Pasquale MANGANO
Mario QUIRICO, Notaio.
Registrato al III Ufficio delle Entrate di Torino il 10/05/2010
Serie 1T- Numero 6804, con Euro 168,00.
-
REGOLAMENTO INTERNO DELLA COOPERATIVA
Parte prima
Il presente regolamento interno
- è stato approvato dall'Assemblea della cooperativa in data 21 giugno 2023 ai sensi dell'art.6 della legge 3-4 – 2001 n.142 ed entra in vigore dal giorno 22 giugno 2023.
(Il presente regolamento sostituisce il precedente testo la cui validità cessa col 22 giugno 2023)
- Potrà essere modificato con delibera dell'assemblea dei soci.
- Esso verrà depositato entro 30 giorni presso la Direzione Provinciale del Lavoro.
Le disposizioni del presente regolamento, salvo diversa indicazione, si intendono applicabili a tutte le categorie di soci indicate all'art.1 ed esse si intendono complessivamente non peggiorative rispetto alla contrattazione collettiva nazionale e/o accordi collettivi eventualmente applicabili.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo Statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonchè agli accordi collettivi in quanto applicabili.
Articolo 1 – Tipologie di soci lavoratori.
1. I soci lavoratori della cooperativa:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
2. Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro:
- Subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formative, compatibili con lo stato di socio;
- Formativo, finalizzato al1’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
- Autonomo;
- In qualità di artigiano, commerciante:
- Professionale
- Di collaborazione coordinata e continuativa;
- Di Agenzia;
3. E’ inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di contratto di lavoro, anche di nuova introduzione nell’ordinamento italiano, purché compatibile con lo stato di socio.
4. La cooperativa provvederà, entro 30 giorni dall’approvazione del presente regolamento, a confermare al socio il tipo di contratto in essere se non si verificano variazioni ovvero a definire un nuovo contratto di lavoro.
Articolo 2 - modalità di individuazione del tipo di contratto
1. L’individuazione del.tipo di contratto di lavoro tra socio e cooperativa deve essere operata in funzione del raggiungimento degli scopi della cooperativa tenuto conto:
- del contesto operativo dove la prestazione verrà effettuata;
- del possesso da parte del socio delle professionalità richieste;
- del possesso da parte del socio degli eventuali titoli e/o iscrizioni ad albi, elenchi, ordini ecc.;
- delle caratteristiche, delle modalità e dell’organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro
- del tipo di lavoro disponibile nella cooperativa.
Articolo 3 - CCNL applicabile ai soci subordinati
1. Ai soci con i quali è instaurato un contratto di lavoro subordinato, con le modalità previste dal presente regolamento, sarà applicato un trattamento economico complessivo non inferiore ai mìnimi previsti dal:
- dal CCNL nazionale, per i soci occupati nel settore CINEMATOGRAFIA/PRODUZIONE.
In caso di impiego del socio in più settori di attività, sarà applicabile il CCNL relativo all’attività prevalente al momento dell’avvio al lavoro. In caso di cambio di settore si procederà alla variazione del CCNL dopo almeno tre mesi dall’inizio della nuova attività.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alla contrattazione citata ai commi precedenti.
3. L’interruzione del contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo può essere causa di esclusione da socio e l’esclusione da socio è causa di interruzione del rapporto di lavoro.
Articolo 4 - normativa applicabile al soci non subordinati
1. Per i soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 47 c. 1 lett. c bis DPR 917/86, si applicano le seguenti disposizioni:
- ai fini fiscali l’articolo 48 bis comma 1 DPR 917/86;
- ai fini previdenziali e assistenziali, l’articolo 2 comma 26 Legge 335/1995 e successive modifiche;
- ai fini dell’assicurazione INAIL, l’articolo 5 DLGS 38/2000 se l’attività svolta è soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni professionali e le malattie professionali.
Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrate in vigore dopo l’emanazione del presente regolamento.
2. Il contratto di lavoro dei soci artigiani è di tipo autonomo. A tale contratto di lavoro è applicabile, in quanto compatibile, la disciplina dettata dalla Legge 443/1985 e dall’articolo 13 della Legge 57/2001 con i conseguenti effetti ai fini dell’inquadramento previdenziale e fiscale. Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrate in vigore dopo l’emanazione del presente regolamento.
3. Il contratto di lavoro dei soci commercianti è di tipo autonomo. A tale contratto di lavoro è applicabile, in quanto compatibile, la disciplina dettata dalla Legge 662/1996 ai fìni previdenziali. Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrate in vigore dopo l’emanazione del presente regolamento.
4. La cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alla stessa affidata dalle disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad assumersi i relativi oneri economici. La cooperativa applicherà tutte le disposizioni in materia fiscale e previdenziale e assicurativa riferibili a ogni tipologia di contratto.
5. I soci con contratto diverso da quello subordinato possono prestare la loro attività anche presso altri committenti previa autorizzazione scritta da parte del consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l’attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistìche della cooperativa.
Articolo 5 - trattamento economico: dei soci con contratto di lavoro subordinato
1. Il trattamento economico complessivo dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa.
2. Per i soci con contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 142/2001, il trattamento economico sarà pari a quello previsto dal CCNL applicabile come definito dall’articolo 3 del presente regolamento. L’attribuzione dei livelli previsti dal CCNL avverrà in base all’effettiva capacità del socio dì svolgere le mansioni dagli stessi previste.
3. L’assemblea, con apposita delibera, potrà definire in ulteriore trattamento economico a titolo di maggiorazione retributiva in base alle modalità stabilite dagli accordi collettivi.
4. Costituisce inoltre parte del trattamento economico spettante al socio la retribuzione integrativa attribuita dal consiglio di amministrazione a singoli soci o categorie di soci a titolo di superminimo, a persona o ad altra voce retributiva anche in relazione al particolare tipo di orario di lavoro prestato, eventualmente riassorbibile in futuri aumenti contrattuali. Tale trattamento sarà riconosciuto in base alla professionalità e all'impegno dimostrato.
5. Il consiglio di amministrazione è delegato a predisporre ed aggiornare una tabella contenente i trattamenti spettanti ai soci in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.
Articolo 6 — trattamento economico dei soci con contratto di lavoro non subordinato
1. Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli accordi collettivi ove esistenti, dagli usi e consuetudini, tenuto conto dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla cooperativa, e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con. il socio stesso.
Articolo 7 - ristorno
1. In sede di approvazione del bilancio di esercizio l’assemblea su proposta del consiglio di amministrazione, potrà deliberare l’erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi di cui agli artt. 5.
2. L’erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell’assemblea, mediante:
integrazioni dei compensi
aumento gratuito del capitale sociale
distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa.
3. Per i soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al presente articolo non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell’art. 4 della Legge 142/2001, reddito di lavoro dipendente.
Articolo 8 - situazione di crisi aziendale
1. Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a contrazione dell’attività, crisi settoriali e/o di mercato, problemi finanziari, mancato incasso di crediti o altri motivi di analoga gravità, il consiglio di amministrazione informerà tempestivamente l’assemblea dei soci predisponendo le proposte per affrontare la situazione.
2. L’assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto possibile, salvaguardi i livelli occupazionali utilizzando in primo luogo gli strumenti a sostegno del reddito previsti dalla legislazione.
Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare il ristorno di cui all’articolo 7 e non potranno essere distribuiti eventuali utili.
Il piano di intervento potrà prevedere forme di apporto economico, anche sotto forma di lavoro non retribuito, e/o la riduzione del trattamento economico.
Ai fini di cui al presente articolo, il consiglio di amministrazione/potrà comunque tenere presenti situazioni comprovate di grave difficoltà economica.
Articolo 9 - distribuzione del lavoro
1. La cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all’acquisizione del lavoro e alla relativa redistribuzione a ogni socio in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo di contratto in essere. Tale ripartizione dovrà essere effettuata in base ai criteri di cui al presente comma, con la massima equità.
La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i soci privilegiando l'occupazione di quelli le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro.
Gli stessi criteri saranno utilizzati al momento dell’ammissione al lavoro nel caso in cui il numero dei soci in attesa di lavoro sia superiore ai posti disponibili.
A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto a orario ridotto. Se questo è compatibile con la natura del lavoro e con le esigenze della cooperativa e del socio è possibile stipulare contratti di tipo subordinato a tempo parziale e/o a tempo determinato e/o di lavoro ripartito.
2. Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i soci indipendentemente dal tipo di contratto in essere, anche in caso di rapporto subordinato a tempo parziale. In tale ipotesi i trattamenti contributivi si intendono riproporzionati in funzione della ridotta attività lavorativa.
In quest’ultimo caso la cooperativa non potrà comunque richiedere prestazioni eccedenti rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e dal CCNL senza il consenso del socio fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 comma 1 lettera e) della Legge 142/2001 (deliberazioni nell’ambito di un piano di crisi aziendale).
3. Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata, e il socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera d) della Legge 142/2001, il rapporto di lavoro col socio sarà sospeso senza diritto alla remunerazione in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di lavoro idonea.
4. Il socio non può eseguire lavori reperiti in proprio, se non espressamente autorizzato dalla Direzione dell’azienda.
Articolo 10 — codice disciplinare
I contratti di lavoro subordinato si risolvono, in aggiunta a quanto previsto dal CCNL applicato per la parte economica, in caso di esclusione, recesso o decadenza, per qualsiasi ragione o causa.
Parte seconda
A - comunicazione di ammissione
1. L’ammissione al lavoro verrà comunicata al lavoratore, che vi dovrà aderire a norma dell'art.1 della Legge 142/2001, in forma scritta attenendosi a quanto disposto dal presente regolamento.
2. In caso di contratto di tipo subordinato saranno indicati tutti gli elementi previsti dal DLGS 152/1997 o dalle disposizioni di legge in materia.
3. Per tutti gli altri tipi sarà stipulato un apposito contratto in base alle norme specifiche del rapporto di lavoro contenente tutti gli elementi necessari per il regolare conferimento del lavoro.
4. Il socio dovrà consegnare la documentazione necessaria per lo svolgimento del contratto di lavoro.
Il consiglio di amministrazione è delegato a predisporre, per ogni tipo di contratto l’elenco dei documenti richiesti.
Il socio è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.
5. Il trattamento dei dati personali verrà attuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs 675/96 (norme sulla privacy).
B - partecipazione
1. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri, indipendentemente dal tipo di contratto di Iavoro instaurato. Ogni socio deve attenersi alle delibere degli organi sociali della cooperativa.
Nella cooperativa sono vietate discriminazioni tra i soci.
Ogni socio ha diritto di criticare l’opera della cooperativa motivando la critica ìn forma scritta, in modo costruttivo. E’ fatto divieto ai soci di discutere sui luoghi di lavoro, in particolare in presenza di terzi, di problematiche organizzative e/o aziendali.
Eventuali richieste di chiarimenti o interventi devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al consiglio di amministrazione.
2. Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal consiglio di amministrazione. Sono altresì tenuti al segreto per cui tutte le decisioni ed i fatti della cooperativa non devono essere comunicati dall’esterno e ai terzi.
Chiunque opera all’interno della cooperativa è invitato a compiere opera di promozione e pubblicità, ed è tenuto a informare il consiglio di amministrazione di ogni atto contrario agli interessi della cooperativa.
C - organizzazione del lavoro
1. Ogni socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro concordato. Il lavoro dei soci con contratto subordinato viene organizzato e diretto dai responsabili di funzione, direzione, squadra ecc. che curano, quando necessario, i rapporti esterni e tra socio e direzione.
Il socio con contratto di lavoro subordinato è tenuto a presentarsi sul posto di lavoro cui è destinato e a rispettare gli orari di lavoro.
2. Il lavoro degli altri soci si svolgerà in base a quanto stabilito dal contratto individuale in collaborazione e/o in coordinamento con le strutture della cooperativa.
3. I soci dovranno essere informati circa l’assetto organizzativo, l’organigramma aziendale e le scelte di importanza particolare della cooperativa.
D - corresponsione delle remunerazioni
1. Le retribuzioni ai soci con contratto di lavoro subordinato di norma saranno erogati con cadenza mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di lavoro.
2. Le retribuzioni ai soci con contratto di lavoro subordinato saranno erogati di norma secondo quanto previsto dal CCNL.
3. I compensi per gli altri soci saranno erogati in base a quanto previsto dal contratto individuale.
4. La corresponsione delle remunerazioni è comunque vincolata alle disponibilità finanziarie della cooperativa.
Se per fatti contingenti non fosse possibile pagare le remunerazioni alle scadenze previste, la cooperativa informerà tempestivamente i soci. Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione al credito del socio.
Parte terza
Norme specifiche per i soci con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato
a) - norme generali
1. I soci con contrario diverso da quello di tipo subordinato sono tenuti a svolgere la loro attività secondo le regole proprie del rapporto di lavoro instaurato di cui all’articolo 4 del presente regolamento e dal contratto individuale stipulato al momento dell’ammissione al lavoro. L’attività deve essere svolta in libertà, senza alcun vincolo di subordinazione e senza assoggettamenti gerarchici, disciplinari e di orario di lavoro.
2. La mancanza del vincolo di subordinazione comporta comunque per il socio l’obbligo di coordinare la propria attività con quella della cooperativa partecipando, quando necessario, alle attività di coordinamento, di informazione, di aggiornamento reputate necessarie dalla direzione della cooperativa per il buon svolgimento dell’attività.
3. La cooperativa provvederà a segnalare al socio l’eventuale mancato rispetto delle condizioni e delle modalità di esecuzione del lavoro stabilite nel contratto individuale concedendo al socio un periodo congruo per la formulazione di controdeduzioni (salvo che il fatto non costituisca reato o colpa grave).
Qualora si verificassero situazioni di particolare gravità, il consiglio di amministrazione, o in caso di urgenza la direzione, potrà disporre la sospensione immediata dell’attività del socio in attesa dei necessari chiarimenti.
In ogni caso l’interruzione del contratto di lavoro può essere causa di esclusione da socio e l’esclusione da socio può essere causa di interruzione del rapporto di lavoro.
4. Il socio deve garantire che nello svolgimento dell’attività assegnatagli non siano violati diritti di terzi o impegni assunti dalla cooperativa nei confronti di terzi.
5. Il socio agirà impiegando le proprie capacità e non potrà delegare a terzi l'esecuzione di quanto affidatogli in tutto o in parte.
6. Il socio impossibilitato a portare a termine l’incarico affidatogli per gravi e comprovati motivi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla direzione della cooperativa che provvederà ad attivare le opportune soluzioni organizzative per la conclusione del lavoro.
b)- assenze
1. I soci sono tenuti a comunicare alla cooperativa le assenze o la mancata prestazione lavorativa che possono comportare modifiche aì termini pattuiti nel contratto individuale o successivamente definiti.
c)- norme sulla sicurezza sul lavoro
1. I soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dalla cooperativa e previste dalla legge per la propria attività. Quando richiesto dovranno dotarsi degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa concordata.
2. Quando è previsto che i soci operino all’interno delle strutture della cooperativa, questa dovrà informare i soci stessi circa i contenuti del piano di sicurezza prevedendo i necessari raccordi con il responsabile aziendale per la sicurezza.
3. Nei casi previsti dalla vigente normativa, la cooperativa garantirà al lavoratore autonomo la necessaria formazione e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché la prescritta sorveglianza sanitaria.
d)- indumenti di lavoro
1. I soci dovranno dotarsi di indumenti idonei per lo svolgimento del lavoro,' ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza.
Qualora se ne ravvisi la necessità a tali soci verranno forniti gli stessi indumenti utilizzati dai soci con rapporto subordinato.
2. I soci sono tenuti ad indossare l’eventuale abbigliamento fornito e ad utilizzare i mezzi personali di protezione e prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Qualora si verifichino inadempienze, se il caso è di particolare gravità, potrà essere risolto il contratto di lavoro con automatica esclusione dalla base sociale.
e)- durata della prestazione
1.I soci con contratto di lavoro non subordinato dovranno assicurare, al fine del raggiungimento degli scopi sociali, che l'attività sia svolta compatibilmente con le modalità previste dal contratto individuale in raccordo con le strutture della cooperativa.
f) – infortunio
1. I soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, se soggetti all'iscrizione INAIL, sono obbligati – salvo cause di forza maggiore - a dare immediata notizia alla cooperativa di qualsiasi infortunio sul lavoro accaduto, anche se di lieve entità e/o avvenuto in itinere. Il relativo certificato medico deve essere trasmesso o recapitato a mano in cooperativa, nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni successivi a quello del suo rilascio al socio. La ripresa dell'attività lavorativa è subordinata alla presentazione di apposito certificato di idoneità lavorativa.
2. I soci con un contratto di tipo non subordinato diverso da quello di cui al punto precedente sono comunque tenuti ad informare la direzione della cooperativa degli infortuni occorsi loro all'interno della cooperativa anche al fine di valutare eventuali coperture assicurative e/o effettuare una nuova valutazione dei rischi. Gli adempimenti dei confronti dell'INAIL o di altri enti assicuratori pubblici saranno a carico dei soci stessi.
g) – risoluzione del contratto
Il contratto di lavoro cessa alla data stabilita nel contratto individuale e, senza preavviso, al venir meno del rapporto associativo e in caso di dolo o colpa grave da parte del socio. In ogni caso le cause di recesso anticipato saranno disciplinate specificatamente dal contratto di lavoro individuale. La cessazione del rapporto può anche essere causa di esclusione da socio.
h) – controversie
Il contratto individuale di lavoro dovrà regolamentare la legge e la giurisdizione applicabili per la gestione di qualunque controversia tra socio e cooperativa derivante dall'applicazione del contratto.
Il Consiglio di Amministrazione:
Mattia Puleo (presidente)
Luciano D'Onofrio
Angelo Calarco
I soci:
Monica Affatato Pasquale Mangano
Pierfranco Milanese Lucio Lionello
Emiliana Borruto Roberto Pitarresi
Sara Bianchi Elena Ciofalo
Stefano Masera Sebastiano Messina
Bruno Drago Valerio Giannini
Adrian Dimitrie Pascaniuc
Elenco soci
Aggiornato al 18 Aprile 2026
Consiglio di amministrazione
Ilaria Marchetti, Presidente
Mattia Puleo, Vice Presidente
Stefano Masera, Consigliere
Libro soci
Luciano D’Onofrio, Socio Fondatore
Pier Milanese, Socio Fondatore
Monica Affatato, Socio
Adrian Dimitrie Pascaniuc, Socio
Lucio Lionello, Socio
Emiliana Borruto, Socio
Roberto Pitarresi, Socio
Angelo Calarco, Socio
Sara Bianchi, Socio
Elena Ciofalo, Socio
Sebastiano Messina, Socio
Federica Tudisco, Socio
Francesco Di Berardo, Socio
Giada Risso, Socio
Giuseppe Cannata, Socio
Stefano Blisa, Socio
Claudia Tuberga, Socio